Titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia della P.A., art. 2, comma 9-bis, della L. 241/90

Immaginate di aver presentato una domanda a un ufficio pubblico e che, nonostante il passare delle settimane, non arrivi alcuna risposta. Per lungo tempo il silenzio della pubblica amministrazione è stato un muro di gomma invalicabile, ma la Circolare n. 4 del 2012, firmata dall’allora Ministro Patroni Griffi, ha cambiato radicalmente le regole del gioco. Questo documento non è solo un atto burocratico, ma una vera e propria dichiarazione di diritti per il cittadino, poiché mette al centro il valore del tempo e la certezza della risposta. La circolare chiarisce infatti che ogni procedimento amministrativo deve concludersi entro termini certi, solitamente trenta giorni, e che il superamento di questo limite non può restare senza conseguenze.

Il cuore della riforma risiede nell’introduzione di una figura di garanzia fondamentale: il titolare del potere sostitutivo. Si tratta di un soggetto, interno all’amministrazione, che ha il compito di intervenire quando l’ufficio competente rimane inerte. Identificare chi ricopra questo ruolo non deve essere un’impresa eroica per il cittadino. La circolare stabilisce infatti criteri precisi: ogni ente ha l’obbligo di individuare questo responsabile tra le proprie figure di vertice, come un Segretario Generale o un Dirigente apicale. Nel caso in cui l’amministrazione sia stata negligente e non abbia provveduto a una nomina specifica, la legge interviene automaticamente assegnando questo potere al dirigente di livello più elevato all’interno della struttura.

Per rendere questa tutela effettiva e non solo teorica, la circolare impone alle amministrazioni la massima trasparenza. Il nome, i recapiti telefonici e l’indirizzo di posta elettronica certificata del titolare del potere sostitutivo devono essere facilmente reperibili sul sito web istituzionale dell’ente, all’interno della sezione dedicata all’amministrazione trasparente. Inoltre, per evitare ogni dubbio, questo nominativo dovrebbe comparire già nella comunicazione di avvio del procedimento che il cittadino riceve all’inizio della sua pratica.

In termini operativi, se i tempi scadono senza che sia arrivato un provvedimento, il cittadino può rivolgersi direttamente a questa figura. Da quel momento, il titolare del potere sostitutivo ha l’obbligo di concludere la pratica in un tempo brevissimo, pari alla metà di quello originariamente previsto. Non è solo un modo per sbloccare un incartamento fermo, ma un meccanismo che sposta la responsabilità: il ritardo diventa un elemento di valutazione negativa per il dirigente inadempiente, trasformando l’efficienza da opzione a dovere di legge. In definitiva, la Circolare 4/2012 ci insegna che il tempo del cittadino è un bene prezioso e che lo Stato ha l’obbligo di rispettarlo, fornendo sempre un volto e un nome a chi deve garantire la conclusione di un diritto.

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Circolare