Il nostro Statuto

Il nostro Statuto

Art. 1:
L’Organizzazione di Volontariato Sindacato più avanti chiamata per brevità Associazione, con sede in Agrigento costituita ai sensi della Legge 266/91 e della Legge R. 38/94 e successive modifiche, persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile, culturale.

 

Art. 2:
L’Associazione è apolitica e apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza del fine di lucro, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite ai tesserati (salvo il rimborso delle spese anticipate dal socio in nome e per conto dell’Associazione), i quali svolgono la propria attività in modo personale e spontaneo. Ai sensi della suddetta democraticità della struttura, tutti gli organi sociali vengono eletti esclusivamente e liberamente dall’Assemblea Ordinaria dei tesserati; le cariche all’interno dei suddetti organi sociali (Presidente, Tesoriere ecc.) vengono attribuite dal rispettivo organo. Tutti i membri di organi sociali devono essere soci.
Il Consiglio Direttivo eletto dall’assemblea, a maggioranza assoluta dei voti.

 

Art. 3:
L’Associazione opera in maniera specifica, nelle aree d’intervento (scuola, ambientale), con le seguenti finalità:

  • Tutela dei lavoratori della scuola con azioni sindacali;
  • Tutela dei lavoratori della scuola con azioni giuridiche;
  • Tutela dell’ambiente con azioni giuridiche e con il dialogo con le forze politiche di qualsiasi schieramento.

 

Art. 4:
Per perseguire gli scopi sopraindicati, l’Associazione realizza, a titolo esemplificativo non esaustivo, i seguenti interventi:

  • Diffide extragiudiziali alle amministrazioni centrali;
  • Diffide extragiudiziali alle amministrazioni periferiche;
  • Contenziosi;
  • Denunce alla Commissione Europea e/o petizioni al Parlamento Europeo;
  • Reclami Collettivi al Comitato Europeo dei Diritti Sociali;
  • Pubblicazione di libri.

 

Art. 5:

  • Possono far parte quali associati dell’Associazione, in numero illimitato, tutte le persone fisiche che si riconoscono nello Statuto e intendono collaborare per il raggiungimento dei fini ivi indicati. La richiesta di adesione va presentata al Presidente dell’Associazione. Il Consiglio Direttivo si riserva di accettare o meno tale richiesta motivando, nell’ultimo caso, la sua decisione.
  • Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all’Associazione. I tesserati hanno diritto a ricevere i servizi erogati dall’associazione.

 

Art. 6:
I tesserati hanno il diritto di:

  • Partecipare alle assemblee;
  • Partecipare alle elezioni degli organi sociali ed essere eletti alle cariche sociali;
  • Recedere in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Consiglio direttivo;
  • Ottenere il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata in favore dell’associazione, previo riconoscimento espresso delle stesse da parte del Consiglio Direttivo;
  • Frequentare i locali a disposizione dell’associazione;
  • Partecipare alle iniziative e alle manifestazioni organizzate dalla stessa.

 

Art. 7:
Gli associati e i tesserati hanno i seguenti obblighi:

  • Svolgere la propria attività con spirito di solidarietà, in modo personale, spontaneo, diligente, gratuito e senza fine di lucro;
  • Tenere un comportamento improntato all’insegna della correttezza e buona fede;
  • Impegnarsi per il raggiungimento dello scopo dell’associazione;
  • Attenersi alle disposizioni dello statuto e di eventuali regolamenti interni deliberati dall’assemblea;
  • Versare la quota sociale stabilita dall’assemblea.

 

Art. 8:
La qualifica di associato e di tesserato non associato si perde per:

  • Mancato pagamento della quota sociale;
  • Dimissioni;
  • Espulsione motivata da parte del Direttivo per le seguenti cause: inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali; per danni morali e materiali arrecati all’Associazione e comunque in ogni altro caso in cui il socio svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell’Associazione.

 

Art. 9:
Contro ogni provvedimento di espulsione è ammesso ricorso al Presidente entro trenta giorni, sul quale decide il Consiglio Direttivo in via definitiva la prima Assemblea dei soci.

 

Art. 10:
La quota associativa non è rimborsabile, è intrasmissibile e non è rivalutabile.

 

Art. 11:
Gli aderenti dell’Associazione prestano la loro opera gratuitamente in favore dell’organizzazione e non possono stipulare con essa alcun tipo di contratto di lavoro, dipendente o autonomo.
L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure se sia necessario per qualificare o specializzare l’attività da essa svolta e i lavoratori dipendenti non possono essere associati o tesserati.

 

ORGANI SOCIALI
Art. 12:
Sono organi di partecipazione democratica e direzione dell’Associazione:

  • Assemblea generale degli iscritti;
  • Consiglio Direttivo;
  • Presidente.

 

Art. 13:
L’Assemblea generale degli iscritti può essere Ordinaria o Straordinaria. Il consiglio deve convocare l’Assemblea Ordinaria dei soci almeno una volta l’anno entro il consigliato [trenta aprile comunque non oltre il mese di luglio].
Inoltre può convocare quando crede necessario altre assemblee ordinarie o straordinarie.
L’assemblea deve inoltre essere convocata, quando ne fa espressa richiesta almeno 1/10 (un decimo) degli tesserati aventi diritto al voto, oppure su richiesta della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo. In questi casi il presidente è tenuto a convocare l’Assemblea entro il termine di venti giorni, ponendo all’ordine del giorno gli argomenti proposti dai richiedenti.
La convocazione avviene tramite avviso scritto contenente la data e l’ora di prima convocazione e di seconda convocazione – che non può indicare la stessa data della prima – nonché l’ordine del giorno, da inviare a ogni iscritto, anche per e-mail, almeno sette giorni prima.

 

Art. 14:
L’Assemblea è formata da tutti i soci ed è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e in caso di sua assenza dal Segretario.

 

Art. 15:
L’Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza semplice sulle questioni poste all’ordine del giorno.
L’Assemblea Straordinaria è valida in prima convocazione quando sono presenti almeno i due terzi dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di quest’ultimi; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci con diritto di voto.
Qualora si debba decidere per lo scioglimento dell’Associazione il Consiglio Direttivo dovrà convocare un’Assemblea Straordinaria e sarà necessaria la seguente maggioranza favorevole: almeno i tre quarti dei soci aventi diritto al voto.
Ogni delibera avviene a scrutinio palese salvo diversa richiesta da parte dei due terzi dei presenti.
Hanno diritto di voto tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale. Ogni socio ha diritto a un voto. È ammessa una sola delega per ciascun socio.

 

Art. 16:
L’Assemblea Ordinaria delibera su qualsiasi proposta venga presentata e in particolare:

  • Elezione (o sostituzione) degli organi sociali;
  • Elegge il presidente dell’associazione;
  • Approvazione dei rendiconti preventivi e consuntivi, delle relazioni annuali del Consiglio Direttivo;
  • Approvazione dei programmi dell’attività da svolgere;
  • Redazione, modifica, revoca di regolamenti interni;
  • Deliberazione su ricorso presentato da un socio che è stato espulso; – Stabilire l’importo della quota sociale.

 

Art. 17:
Le variazioni dello Statuto devono essere approvate da un’Assemblea Straordinaria.

 

Art. 18:
Le decisioni prese dall’Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori dell’Assemblea redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.

 

Art. 19:
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di due sino a un massimo di tre membri, il numero effettivo viene determinato in sede di assemblea elettiva, questi durano in carica sei anni e sono rieleggibili fino a un massimo di sei mandati consecutivi; nel caso in cui nessun aderente sia disponibile a candidarsi per ricoprire dette cariche l’Assemblea può rieleggere i componenti uscenti.
In caso di defezione per qualunque causa del numero minimo di consiglieri previsto, il Consiglio Direttivo sarà integrato sino alla scadenza naturale del mandato dal/i primo/i tra i non eletti dall’ultima Assemblea elettiva, o, in mancanza, da nuovo/i consigliere/i eletto/i dalla prima Assemblea successiva.

 

Art. 20: Compiti del Consiglio Direttivo
È di pertinenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea dei soci o di altri organi e comunque sia di Ordinaria amministrazione. In particolare e tra gli altri sono compiti del Consiglio Direttivo:

  • Eseguire le delibere dell’Assemblea;
  • Formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;
  • Predisporre il rendiconto annuale;
  • Predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’anno sociale;
  • Deliberare circa l’ammissione dei soci;
  • Deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci;
  • Stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività sociali;
  • Curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione o a essa affidati;
  • Emanare ed eseguire proprie delibere.

 

Art. 21:
I compiti principali del Presidente sono:

  • Rappresentare l’Associazione di fronte a terzi e stare in giudizio per conto della stessa;
  • Convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Direttivo;
  • Deliberare spese in nome e per conto dell’Associazione al di fuori di quanto stabilito dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo per un importo massimo deciso ogni anno dall’Assemblea Ordinaria;
  • Deliberare entro i limiti suddetti su tutte le questioni che per legge o per statuto non siano di competenza dell’Assemblea dei soci o del Consiglio Direttivo o di altro organo dell’Associazione.

 

Art. 22:
Per tutto quanto non espressamente dichiarato, si richiamano le norme di legge in materia, in quanto recepite dagli organi sociali dell’associazione.

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