Si ricorda che AI SENSI DELL’ ART. 54 BIS D. LGS. 165/2001 introdotto dalla legge 190_2012 (Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti)
Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all’autorità giudiziaria o alla Corte dei conti ( Ispettorato per la Funzione Pubblica, ANAC), ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.
Per maggiori informazioni consultare i documenti in seguito allegati: