Limiti temporali per l’esercizio del potere di autotutela

La sentenza n. 2207/2021 del Consiglio di Stato ha chiarito che in materia di autotutela, a seguito di false dichiarazioni, non trova applicazione il termine di 18 mesi (oggi ridotto a 12 mesi dal D.L. n. 76/2020) previsto dall’art. 21-nonies della legge n. 241/1990.

Il principio stabilito dai giudici nel caso della Certosa di Trisulti è che il limite temporale per l’annullamento d’ufficio non è un ostacolo insuperabile se il provvedimento è stato ottenuto con l’inganno. Chi dichiara il falso — come avvenuto per i requisiti di esperienza e personalità giuridica dell’associazione DHI — non può vantare alcun legittimo affidamento da tutelare. In questi casi, la Pubblica Amministrazione conserva il potere di intervenire in ogni momento per ripristinare la legalità, poiché il trascorrere del tempo non può sanare un vantaggio ottenuto attraverso una condotta mendace.

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Sentenza