Spett. Scuola,
dal nostro archivio digitale risulta che, a seguito di un nostro vecchio ricorso gerarchico improprio, con nota del 03/03/2016 il Difensore Civico vi ha “richiesto” chiarimenti in ordine ai due illegittimi procedimenti disciplinari che all’epoca avete avviato nei confronti del nostro sindacalista. E’ necessario inoltre prendere atto che tale invito non si è concluso con una vostra conferma motivata del diniego, così come sarebbe previsto dalla legge che disciplina il procedimento amministrativo. Infatti, avete risposto il 05/03/2016 con una nota dilatoria. Ricordiamo che l’art. 25 comma 4 della legge 241/90 , in questi casi, attribuisce all’intervento del Difensore Civico una efficacia particolare, che potremmo definire “parzialmente vincolante”; difatti, qualora la PA intenda discostarsi dalle risultanze istruttorie del Difensore Civico, deve farlo per iscritto, in modo motivato ed entro il termine di trenta giorni. Nel caso di specie, pur avendo risposto al Difensore Civico con un atto di diniego scritto entro i termini previsti, non avete motivato perché non sussistevano gli estremi di intervento. In ogni caso la vostra inerzia non ha l’effetto di annullare lo stesso, ma determina l’accoglimento ex lege della specifica richiesta del ricorrente.
FATEVENE UNA RAGIONE!
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