Seduta Commissione Istruzione del Senato del 29 maggio 2014 Interrogazione n. 3-00828 Sen. Bignami
Nel rispondere all’atto parlamentare ora in discussione, occorre evidenziare che la riapertura delle graduatorie ad esaurimento può essere operata soltanto attraverso un intervento legislativo.
La normativa vigente ha disposto, infatti, all’art. 1, comma 605, lett. e), della legge n. 296 del 2006, la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento, dalle quali è escluso ogni successivo ed eventuale inserimento.
L’ultima riapertura, in via del tutto eccezionale, è stata disposta dal legislatore attraverso l’introduzione della IV fascia aggiuntiva con l’art. 14, comma 2 ter, del decreto-legge n. 216 del 2011. A tale fascia potevano accedere determinate categorie di personale in possesso di abilitazione conseguita fino all’anno accademico 2010/2011.
La limitazione a tale anno accademico rappresenta una previsione coerente con l’introduzione del nuovo sistema sulla formazione iniziale dei docenti e sull’avvio del tirocinio formativo attivo introdotto dal decreto ministeriale n. 249 del 2010.
Le graduatorie ad esaurimento sono utilizzate per le nomine a tempo indeterminato nella misura del 50 % dei posti disponibili ai sensi dall’art. 399 del testo unico delle disposizioni in materia di istruzione (decreto legislativo n. 297/1994).
Tutto ciò posto, ricordo che il Ministro, nelle sue linee programmatiche, ha sottolineato la necessità di predisporre misure nei confronti dei precari all’interno di “organici funzionali” che permettano una migliore gestione delle supplenze e un aumento dell’offerta formativa.
Si valuteranno in tale ambito le soluzioni più idonee per tutelare le aspettative dei docenti che hanno ottenuto e che otterranno l’abilitazione attraverso i percorsi formativi previsti dalla normativa vigente.
La normativa vigente ha disposto, infatti, all’art. 1, comma 605, lett. e), della legge n. 296 del 2006, la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento, dalle quali è escluso ogni successivo ed eventuale inserimento.
L’ultima riapertura, in via del tutto eccezionale, è stata disposta dal legislatore attraverso l’introduzione della IV fascia aggiuntiva con l’art. 14, comma 2 ter, del decreto-legge n. 216 del 2011. A tale fascia potevano accedere determinate categorie di personale in possesso di abilitazione conseguita fino all’anno accademico 2010/2011.
La limitazione a tale anno accademico rappresenta una previsione coerente con l’introduzione del nuovo sistema sulla formazione iniziale dei docenti e sull’avvio del tirocinio formativo attivo introdotto dal decreto ministeriale n. 249 del 2010.
Le graduatorie ad esaurimento sono utilizzate per le nomine a tempo indeterminato nella misura del 50 % dei posti disponibili ai sensi dall’art. 399 del testo unico delle disposizioni in materia di istruzione (decreto legislativo n. 297/1994).
Tutto ciò posto, ricordo che il Ministro, nelle sue linee programmatiche, ha sottolineato la necessità di predisporre misure nei confronti dei precari all’interno di “organici funzionali” che permettano una migliore gestione delle supplenze e un aumento dell’offerta formativa.
Si valuteranno in tale ambito le soluzioni più idonee per tutelare le aspettative dei docenti che hanno ottenuto e che otterranno l’abilitazione attraverso i percorsi formativi previsti dalla normativa vigente.