Riteniamo che il parere del CUG in indirizzo non sia imparziale e con un evidente “eccesso di potere” nella figura sintomatica del deficit di istruttoria, poiché senza giustificato motivo si addiviene al varo di un provvedimento decisorio e definitivo senza una completa ed esaustiva indagine procedimentale.
Difatti vero è che il parere non è vincolante, ma per principio generale sotteso ad eminentissime ragioni di trasparenza amministrativa, il CUG decidente, deve motivare le ragioni del non accoglimento.
E’ un po’ come avviene nelle circolari/direttive interne non a valenza regolamentare , le quali per quanto non siano annoverabili tra le fonti di diritto (sono meri atti amministrativi di indirizzo e a contenuto generale) producono un principio di vincolo nel senso che i pubblici dipendenti che intendono discostarsene (ad es. perché reputate contra legem) devono adeguatamente e puntualmente motivare le ragioni di tale scelta, pena per l’appunto il verificarsi di un comportamento arbitrario esprimente un eccesso di potere.
Per maggiori informazioni consultare i documenti in seguito allegati: