“Certamente destinata ad avere un forte impatto nelle relazioni scolastiche è l’annotata pronuncia con la quale la Corte di legittimità ha fatto finalmente chiarezza in ordine al potere di sospensione dei docenti da parte dei Dirigenti Scolastici.
Si ricorda che – come da tempo invocato dalle Associazioni dei Dirigenti Scolastici (in particolare dall’ANP)- il legislatore negli ultimi anni, prima con il D.lgs 150/2009 (c.d. riforma Brunetta) e poi con il D.lgs 75/2017 (c.d. riforma Madia), ha inasprito le regole in materia disciplinare, apportando significative modifiche al T.U. pubblico impiego.
E’ opportuno chiarire che la materia è particolarmente ingarbugliata, in quanto si sovrappongono diverse fonti normative, senza che vi sia stato un opportuno raccordo tra le varie norme.
Sostanzialmente risulta disciplinata dal D. Lgs. n. 297/1994, nella parte relativa alle sanzioni disciplinari.
Alla luce di tale normativa, le sanzioni previste per il personale docente sono: censura, sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio fino a un mese, sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio da oltre un mese fino a sei mesi, sospensione per oltre sei mesi e utilizzazione in compiti diversi; destituzione.
L’attribuzione al Dirigente Scolastico del potere di sospensione dei docenti è sempre stata molto discutibile, in quanto il Dirigente Scolastico è il soggetto che avvia il procedimento disciplinare e svolge contemporaneamente le funzioni di istruttore, accusatore e “giudice”. La sua posizione di terzietà è dunque alquanto “dubbia”.
Già da tempo la giurisprudenza di merito aveva escluso che il potere di sospensione fino a 10 giorni potesse essere di competenza del Dirigente Scolastico, non essendo la sanzione “specifica” (sospensione fino a 10 giorni) prevista dalla normativa di settore.
La Corte di Cassazione con la pronuncia in commento ha definitivamente chiarito che il potere di sospensione dei docenti spetta unicamente all’Ufficio Competente per i Procedimenti Disciplinari (U.C.P.D.)”.
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